Consiglio comunale: quando un’esternazione è diffamatoria

2022-09-03 05:16:23 By : Ms. Dora Zhao

Nel 2015 eravamo consiglieri comunali di opposizione, la parte offesa nel mandato precedente era sindaco ed aveva reso edificabili alcuni terreni dei suoi genitori. Ho effettuato un intervento in consiglio comunale, dichiarando che era solo un’osservazione politica. La parte offesa, perché in conflitto di interesse, si era assentata. Ed io in quell’occasione, ho sottolineato che chi fa politica non deve portare vantaggio a sé stesso perché il terreno in questione era stato reso edificabile nel 2013 ed era di proprietà dell’ex sindaco. Pertanto, nonostante il progetto fosse bello, ho sostenuto che io ed il mio gruppo di consiglieri ci saremmo astenuti. L’ex sindaco si ritiene diffamato e chiede un risarcimento del danno, perché i terreni non sono suoi, ma dei suoi genitori. Ho speranza di vincere? 

A parere dello scrivente non sembra che il lettore abbia commesso alcuna diffamazione, in quanto le sue parole non offendono la reputazione altrui. Se anche egli avesse sbagliato ad attribuire la titolarità dei terreni, la sostanza non cambierebbe. Sorprende, anzi, che l’autorità giudiziaria possa esercitare contro il lettore l’azione penale. 

Si riporta la seguente pronuncia della Suprema Corte: «In tema di diffamazione, è configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica nel caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda – a mezzo “e mail”- la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine, con l’accusa di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono […] enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell’offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario» (Cass. pen., sent. n. 4031/2014). Il caso, seppur non identico, può dare la giusta misura della portata delle parole del lettore, le quali, si ripete, non sono diffamatorie. 

Addirittura, in altra sentenza, la Cassazione ha detto che il consiglio comunale è zona franca per l’ingiuria politico-amministrativa, poiché l’esternazione non è personale ma destinata alla persona offesa soltanto in ragione delle funzioni esercitate (Cass., sentenza n.20067/03). 

Il diritto del lettore è quindi un diritto di critica del tutto legittimo, esercitato pacatamente e nelle opportuni sedi. 

A parere dello scrivente, se il lettore è già stato rinviato a giudizio, ha ottime possibilità di uscirne indenne; se, al contrario, la controparte l’ha solo minacciato, è da ritenere che comunque non abbia diritto ad alcun risarcimento. 

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva 

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