Termoli, Campomarino, Montenero: In vigore l'ordinanza balneare 2022: le novità sulle date di apertura della stagione

2022-08-08 12:59:30 By : Ms. vivian liu

TERMOLI. Pubblicata l'ordinanza balneare che disciplina la stagione turistica sulla spiaggia molisana. Tra le novità rispetto alle precedenti annate, sicuramente l'obbligo di aprire negli ultimi due fine settimana di maggio e nei primi due weekend di settembre.

1. La presente ordinanza disciplina, nella Regione Molise, l’esercizio delle attività turistico-ricreative e delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate insistenti sul demanio marittimo, nonché l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.

2. Nella Regione Molise la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre di ogni anno. Durante tale periodo, nelle strutture di cui sopra possono essere svolte, oltre la balneazione, tutte le attività tipiche degli stabilimenti balneari quali l’elioterapia, l’attività di bar e ristorante e le attività commerciali previste dalle rispettive licenze con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa e da eventuali protocolli e linee guida adottati in materia di Covid–19. Eventuali attività sportive, ludiche, di intrattenimento, culturali, dovranno essere svolte nei limiti previsti da eventuali protocolli emanati in materia di Covid–19.

3. L’apertura al pubblico delle strutture di cui al comma 1 per l’elioterapia e l’attività di bar ristorante, nonché le altre attività commerciali autorizzate con licenza è consentita durante tutto l’anno e deve essere svolta nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa e da eventuali protocolli di sicurezza in in materia di Covid–19.

4. Il concessionario delle strutture di cui al comma 1 è tenuto ad aprire al pubblico, sia per la balneazione sia per l’elioterapia, obbligatoriamente nei seguenti periodi: - negli ultimi due weekend lunghi di maggio e cioè nei giorni 20, 21, 22 maggio e nei giorni 27, 28 e 29 maggio; - dal 1° giugno al 31 agosto; - nei primi due weekend lunghi di settembre e cioè nei giorni 2, 3, 4 settembre e nei giorni 9, 10 e 11 settembre. Il concessionario è tenuto a comunicare sempre alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente le aperture di cui sopra. Qualora il concessionario tenga aperta la propria attività al di fuori di detto periodo minimo obbligatorio deve ugualmente darne comunicazione alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente precisando se è aperto per la sola elioterapia o se è aperto per l’elioterapia e la balneazione.

5. Nel periodo di apertura al pubblico per la balneazione i concessionari delle strutture di cui al comma 1 devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate nell’Ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto di Termoli e recepite nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge. Nel periodo di apertura al pubblico per la sola elioterapia, i concessionari di cui sopra devono osservare quanto disposto dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto relativamente al suddetto periodo con particolare riferimento all’obbligo di apporre apposita cartellonistica plurilingue in luoghi ben visibili dall’utenza, che avverte circa la mancanza del servizio di salvataggio e riportante la seguente dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

ART. 2 Norme di sicurezza sull’uso delle spiagge e sulla balneazione

1. Le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con Ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto. Aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge libere sono trattati, altresì, nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge 2022 da adottarsi dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.

ART. 3 Obblighi dei Comuni Costieri

1. I Comuni costieri della Regione Molise hanno l’obbligo: a. di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia e la raccolta dei rifiuti; b. di effettuare le prime operazioni di bonifica, pulizia e rastrellatura delle spiagge libere entro il 1° maggio; di garantire la costante pulizia degli accessi pubblici al mare esistenti, per assicurarne la regolare percorribilità; d. di esporre in luogo ben visibile la presente Ordinanza sulle spiagge libere ed in corrispondenza degli accessi pubblici al mare, provvedendo all’immediato ripristino qualora rimossa, danneggiata, manomessa o resa illeggibile.

ART. 4 Prescrizioni sull’uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa molisana è VIETATO: DURANTE TUTTO L’ANNO a. campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare; b. abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, sia pure contenuti in buste; c. realizzare qualsiasi opera, di qualsiasi natura senza le preventive autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle autorità competenti. d. intraprendere qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare le dune e gli habitat naturali ivi esistenti; e. transitare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell’ordine e di quelli adoperati per la pulizia delle spiagge. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l’esecuzione di opere sul demanio marittimo deve essere autorizzato preventivamente dall’amministrazione competente. Il transito di veicoli destinati alla sorveglianza delle spiagge nelle ore notturne a fini di sicurezza deve essere preventivamente autorizzato; f. organizzare, sulle spiagge libere, animazioni, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, spettacoli pirotecnici ed altre forme di intrattenimento di breve durata, senza previe autorizzazioni delle autorità competenti (da richiedersi almeno 15 giorni prima) e fatti salvi eventuali divieti stabiliti in materia di COVID–19.

Nel caso in cui l’organizzatore sia il Comune, l’autorizzazione verrà rilasciata dalla Regione. Resta fermo che il rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale è di competenza della Regione, come previsto dalla L.R. n. 5/2006, art. 4, comma1, lett. i); g. esercitare attività commerciali, sia in forma fissa che itinerante, senza le necessarie preventive autorizzazioni. Per queste attività non possono essere utilizzati apparecchi di diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica, né veicoli e/o mezzi di alcun genere; h. lasciare in sosta natanti fuori dalle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e di quelli per i quali è autorizzato il noleggio.

I concessionari, nei periodi di non utilizzo dei suddetti natanti, possono comunque lasciarli in sosta sull’arenile in concessione, avendo cura di posizionarli in modo da non arrecare intralcio al passaggio; i. effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed a natanti in genere in violazione alle norme ambientali e al di fuori delle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale; DURANTE LA STAGIONE BALNEARE j. occupare con attrezzature ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Tale fascia può essere occupata solo dai mezzi destinati al salvataggio; k. occupare gli accessi pubblici all’arenile, destinati esclusivamente al libero transito. Per comprovate esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, accertate dalle autorità competenti, il Comune, acquisiti i necessari nulla osta, può autorizzarne la chiusura esclusivamente dalle ore 23,00 alle 6,00; l. lasciare sulle spiagge libere dopo le 20,30 e fino alle 7,30 del mattino successivo attrezzature balneari quali lettini, sedie, sdraio fatta eccezione, nelle spiagge libere prospicienti unità residenziali, dei soli paletti degli ombrelloni ed identificativi degli stessi qualora essi siano posizionati mantenendo il distanziamento prescritto all’art. 5, comma 5, lett h) della presente ordinanza che fissa le distanze minime tra i paletti e le fila, al fine di conservare le distanze di sicurezza utili a contrastare l’epidemia da COVID–19; m. accedere agli arenili in concessione ed utilizzare le attrezzature degli stessi dalle ore 20.30 alle ore 6 del mattino. Il concessionario dovrà apporre tale divieto in prossimità delle strutture e sulla spiaggia in modo tale da renderlo conoscibile da parte dei terzi; n. effettuare lavori che interessino le spiagge libere dall’inizio della stagione balneare fino alla fine della stessa senza previa autorizzazione della Regione in deroga alla presente Ordinanza che potrà concederla solo per motivi di indifferibilità ed urgenza e qualora non vi sia pericolo per la pubblica incolumità; o. creare impedimenti pregiudizievoli all’utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili; p. organizzare, sulle spiagge libere, animazioni, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, spettacoli pirotecnici ed altre forme di intrattenimento di breve durata, senza previe autorizzazioni delle autorità competenti (da richiedersi almeno 15 giorni prima) e fatti salvi eventuali divieti in materia di Covid–19.

Nel caso in cui l’organizzatore sia il Comune, l’autorizzazione verrà rilasciata dalla Regione. Resta fermo che il rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale è di competenza della Regione, come previsto dalla L. R. n. 5/2006, art. 4, comma1, lett. i).

Le manifestazioni potranno essere svolte in spazi a tale scopo attrezzati e segnalati non superiori al 50% della zona di spiaggia libera interessata, al fine di non ostacolarne la libera fruizione; q. per le aree in concessione: effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8 alle ore 20 durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione e/o l’elioterapia; r. per le aree libere: effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7.30 alle ore 20,30. s. praticare qualsiasi gioco sia a terra che in acqua che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica e nocumento all’igiene dei luoghi; t. tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le ore 13 e le ore 16. Fanno eccezione al presente divieto gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti; u. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, alla quota prescritta dalle Autorità competenti; v. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione ed il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, o mediante l’impiego di megafoni, altoparlanti e analoghi mezzi di diffusione acustica; w. spostare, occultare o danneggiare i segnali posti a tutela della salute e della pubblica incolumità; x. condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale sulle spiagge libere fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per non vedenti, degli animali di affezione quali cani e gatti per i quali vale quanto disposto nel presente comma per le aree libere e nel successivo articolo 8, comma 11, per le aree in concessione.

Nelle aree libere i Comuni possono anche individuare delle aree segnalate con apposita cartellonistica, dove condurre o far permanere detti animali di affezione, cani e gatti. Resta l’obbligo per i conduttori degli stessi di attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dai servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. In particolare, detti conduttori dovranno provvedere a non compromettere l’aspetto igienico–sanitario della spiaggia, provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni. I conduttori degli animali non devono mai lasciare gli stessi incustoditi e devono porre in essere tutte le cautele, tra cui l’uso del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, atte a garantire l’altrui incolumità e a non arrecare disturbo agli altri frequentatori. Gli animali non possono in nessun caso essere lasciati liberi.

Detti animali dovranno essere in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste dalla legge che dovranno risultare dall’ apposito libretto veterinario. Il conduttore a qualsiasi titolo dell’animale è responsabile, in solido con il suo proprietario, del comportamento dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e danni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso. Resta salvo quanto disposto da eventuali regolamenti comunali adottati in materia. A tutela dell’animale il conduttore dello stesso deve provvedere al minimo necessario per il benessere dello stesso.

ART. 5 Disciplina generale delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari 1. Quanto disposto nel presente articolo si applica agli stabilimenti balneari propriamente detti e, in generale, alle strutture balneari, intendendo per queste ultime tutte le aree demaniali marittime in concessione ad uso turistico-ricreativo dotate di manufatti ed attrezzature destinati prevalentemente alla balneazione e all’elioterapia. Sono fatte salve le prescrizioni che dovessero derivare da successivi provvedimenti, protocolli e linee guida impartiti dalle autorità preposte in materia di COVID-19. 2.

Per contrastare la diffusione del Covid-19 ed in attuazione delle Linee guida adottate con Ordinanza 1° aprile 2022 del Ministro della Salute, gli stabilimenti balneari e, in generale, le strutture balneari in concessione ad uso turistico-ricreativo di cui al comma 1 del presente articolo, devono: 1. garantire una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., che deve essere comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto; 2. provvedere a disinfettare le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata; 3. privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione; 4. favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione; 5. riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone, se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita 3.

Le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, servizio di ristorazione, gli intrattenimenti musicali e danzanti, indipendentemente dall’apertura al pubblico per la balneazione e l’elioterapia, compatibilmente con la legislazione in vigore, con particolare riferimento alle norme in materia di contrasto alla diffusione da Covid–19, possono essere effettuate durante tutto l’anno, alle condizioni regolamentari e d’orario stabilite dai Comuni competenti ed applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ambientale, ordine pubblico, incolumità ed inquinamento acustico e secondo le modalità delle licenze di pubblico esercizio rilasciate dai Comuni territorialmente competenti.

Per gli intrattenimenti danzanti si applica quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221; 4. Le strutture e gli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione e l’elioterapia, devono essere aperti almeno dalle ore 8,30 alle ore 19,00. I concessionari devono esporre all’ingresso dello stabilimento gli orari di apertura e chiusura al pubblico; 5. I concessionari di strutture o stabilimenti balneari, durante l’apertura al pubblico, devono: a. esporre, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata dell’apertura dello stesso, copia della presente Ordinanza e le tariffe applicate per i servizi resi; b. attivare il servizio di soccorso e salvataggio secondo le modalità indicate nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto e nel Piano di Sicurezza delle Spiagge; c. ottenere, prima dell’apertura al pubblico, la licenza di esercizio e le altre autorizzazioni necessarie da parte delle competenti autorità; d. curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dell’area in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

Per la raccolta dei rifiuti si applicano le disposizioni comunali in materia; e. esercitare un’efficace sorveglianza dell’area in concessione e vigilare affinché la presente Ordinanza sia rispettata; f. garantire l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap mediante la predisposizione, previa comunicazione al Comune, di idonei camminamenti paralleli e/o perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, anche se gli stessi non risultano riportati in concessione, purché poggiati e non fissati al suolo. Tali percorsi, previa comunicazione al Comune competente, possono permanere per tutto l’anno; g. svolgere solo le attività indicate in concessione o comunque consentite previa autorizzazione del Comune competente; h. curare che il numero degli ombrelloni da installare sull’arenile sia tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

Ad ogni postazione ombrellone deve essere assicurata una superficie non inferiore a mq. 10,50 e, nello stesso tempo, deve essere assicurata la distanza minima di metri 2,50 fra i paletti degli ombrelloni della stessa fila. Tale ultima distanza deve essere portata a metri 4 per ogni gruppo di 20 ombrelloni, per costituire dei corridoi di accesso al mare per i bagnanti. I paletti degli ombrelloni lungo la linea di confine con altre concessioni devono essere posizionati ad una distanza minima di metri 1,50 dalla linea stessa, per costituire dei corridoi di accesso al mare. È consentita l’installazione, in luogo ed oltre gli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale. Per tali sistemi di ombreggio deve essere garantita una superficie a postazione non inferiore a 10,50 mq.

Resta ferma la distanza minima di metri 2,50 tra le file Qualora tali sistemi di ombreggio consistano in una struttura che crea postazioni continuative d’ombra, gli stessi devono essere posizionati in modo da garantire almeno due corridoi di libero transito di metri 4 perpendicolari alla battigia, in aggiunta a quelli già previsti sulla linea di confine con altre concessioni. Resta ferma la distanza minima di metri 2,50 tra le file; i. dotare la concessione di servizi igienici riconosciuti idonei dalla competente Autorità sanitaria. I servizi igienici per disabili devono essere appositamente segnalati in modo ben visibile con il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione. Qualora siano utilizzate docce prive di sistema di scarico collegato alla rete fognaria, è vietato l’uso di shampoo e sapone; j. installare idoneo impianto di illuminazione; k. installare idonei dispositivi antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia; l. evitare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato della concessione o la destinazione all’uso pubblico; m. segnalare immediatamente all’Autorità marittima ed alle forze di Polizia gli incidenti verificatesi nella concessione e negli specchi acquei antistanti la stessa.

ART. 6 Disciplina particolare delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari 1. È fatto obbligo al concessionario, al fine di rendere la presente ordinanza conoscibile da tutti, esporla in luoghi ben visibili all’ingresso dello stabilimento, all’interno dello stesso e, in almeno un punto della spiaggia in concessione. 2. È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni per accertare l’assenza di persone nelle cabine. Nel periodo di chiusura al pubblico il concessionario deve adottare tutte le misure necessarie per impedire l’occupazione delle cabine. 3. Durante il periodo di apertura al pubblico, dopo l’orario di chiusura è vietato l’uso delle spiagge in concessione, nonché delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) se non con il consenso del concessionario. 4. Durante il periodo di apertura al pubblico è vietato effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti balneari, salvo gli interventi che si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili, previa espressa autorizzazione comunale. 5. I concessionari possono effettuare lavori di ordinaria manutenzione delle aree in concessione, preparatorie e di allestimento delle spiagge dal 15 marzo e fino al periodo di apertura al pubblico. I concessionari, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 30 del Cod. Nav., possono svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l’anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. Qualora detti lavori vengano eseguiti con l’ausilio di imprese terze, anche queste ultime, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto, ai sensi dell’art. 68 del Cod. Nav.

I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Durante l’apertura al pubblico per la balneazione e/o l’elioterapia non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 6. I concessionari possono segnalare i limiti della concessione con picchetti o paletti di forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. Gli stabilimenti o parti di essi potranno essere recintati con staccionate in legno semplicemente infisse nel terreno alte al massimo 1 metro. In ogni caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e perimetrare solo lo stabilimento e non l’intera concessione. 7. Parzialmente in deroga a quanto disposto al comma precedente, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l’elioterapia, al fine di prevenire atti vandalici e furti nonché per limitare l’insabbiamento ed i danni provocati da agenti atmosferici, i concessionari, dietro rilascio di apposita autorizzazione, valida per tutta la durata del titolo concessorio, da parte del Comune di competenza e dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 19 del D.Lg.vo 8 novembre 1990, n. 374, possono installare dei sistemi di protezione lungo il perimetro dei manufatti insistenti sulla concessione, inclusi portici, piazzali, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di reti, anche metalliche, pannelli rigidi e/o grigliati di tipo ligneo o metallico, che devono essere fissati alle strutture esistenti. In ogni caso i suddetti sistemi di protezione non possono superare l’altezza di mt. 2 e la porzione eccedente l’altezza di mt. 1,50 rispetto alla quota del piano di calpestio deve essere obbligatoriamente a giorno.

Sempre dietro rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune competente e, se necessario, dell’Agenzia delle Dogane, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l’elioterapia, è possibile posizionare delle strutture frangivento sull’arenile, costituite da paletti in materiale ligneo o metallico, semplicemente infissi al suolo ai quali vengono collegate delle reti, anche metalliche, la cui altezza non può essere superiore ai 2 metri.

Tali sistemi non possono in alcun caso perimetrare la concessione e il concessionario deve sempre garantirne la visibilità. Tutti i sistemi di protezione succitati devono comunque garantire la libertà di accesso all’arenile da parte di terzi e rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza. I concessionari sono direttamente responsabili di ogni possibile danno o condanna che possa derivare dal posizionamento di tali sistemi di protezione.

Sono fatte salve le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi. 8. Nell’ambito dell’area demaniale marittima in concessione, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere posizionati durante tutto l’anno dai concessionari sul demanio marittimo previa comunicazione al Comune competente; 9. I concessionari, durante tutto l’anno, possono attrezzare ed utilizzare nell’ambito dell’area demaniale marittima in concessione spazi per il gioco (tipo beach tennis o beach volley) che, per motivi di sicurezza, possono essere protetti con reti atte a delimitare l’area e ad impedire che la palla colpisca gli utenti della spiaggia, dietro rilascio della relativa autorizzazione/titolo da parte del Comune competente; 10. I concessionari, fatti salvi eventuali divieti in materia di Covid-19, nonché, nei limiti previsti da eventuali protocolli in materia di Covid-19, qualora non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, possono organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno della concessione, ferme restando le eventuali autorizzazioni sotto il profilo di pubblica sicurezza, nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche. Qualora per le suddette manifestazioni i concessionari intendano posizionare, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, strutture/opere non previste dal titolo concessorio è inoltre necessario acquisire dal Comune competente la specifica autorizzazione.

I concessionari possono altresì ospitare all’interno della propria concessione manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale previa autorizzazione della Regione. In ogni caso i concessionari sono tenuti a munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni richieste da normative specifiche di settore e riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare. 11. I concessionari possono consentire l’accesso di animali d’affezione (cani e gatti) sotto ombrelloni che devono essere espressamente riservati a tale scopo e posti in zone della concessione tali da non arrecare disturbo agli altri utenti. A tal fine individuano gli ombrelloni o degli spazi attrezzati segnalati con apposita cartellonistica, dove condurre o far permanere gli animali di affezione, cani e gatti. Gli animali non possono in nessun caso essere lasciati liberi e devono permanere sotto la postazione ombrellone del conduttore/proprietario o in spazi appositamente individuati. I proprietari degli animali dovranno essere in possesso del libretto veterinario attestante la regolarità delle vaccinazioni igienico-sanitarie previste dalla legge. Resta l’obbligo per i conduttori degli stessi di attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dai servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. In particolare detti conduttori dovranno provvedere a non compromettere l’aspetto igienico-sanitario della spiaggia, provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni.

Durante tutto l’anno i conduttori degli animali non devono mai lasciare gli animali incustoditi e devono porre in essere tutte le cautele, tra cui l’uso del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, atte a garantire l’altrui incolumità e a non arrecare disturbo agli altri frequentatori. Il conduttore a qualsiasi titolo dell’animale è responsabile, in solido con il suo proprietario, del comportamento dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e danni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso. Resta salvo quanto disposto da eventuali regolamenti comunali adottati in materia. A tutela dell’animale il conduttore dello stesso deve provvedere al minimo necessario per il benessere dello stesso. A detti animali non è consentita la balneazione fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio riconosciute e per i cani guida per non vedenti cui la stessa è consentita per l’espletamento delle proprie funzioni.

I concessionari, fatti salvi eventuali divieti in materia di COVID-19, nonché, nei limiti previsti da eventuali protocolli in materia di COVID-19, possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per effettuare giochi ed attività ludico–motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività e, in ogni caso, per non più di due ore al giorno. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchi di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume, di non fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00 e di posizionare i suddetti apparecchi alla distanza prevista dalle vigenti norme di sicurezza o, in assenza di specifiche norme, non meno di 5 metri dalla battigia. I concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua durante lo svolgimento di tali attività e sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e/o cose derivante dalle stesse.

ART. 7 Disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge 1. Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate, sia dai Comuni che dai concessionari, senza recare pregiudizio alcuno all’ambiente costiero, in particolare ai sistemi dunali. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), i Comuni possono svolgere le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge libere, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto, durante tutto l’anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I Comuni sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Dal 1° maggio al 30 settembre i Comuni non possono avvalersi per la pulizia delle spiagge libere dell’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7,30 alle 20,30. 3. I concessionari delle strutture di cui all’ art. 1, comma 1, della presente Ordinanza, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente, possono svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l’anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi.

Durante l’apertura al pubblico per la balneazione e/o l’elioterapia non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00. ART. 8 Dotazione postazione di salvataggio 1. Presso il locale Pronto Soccorso o presso la postazione a terra del bagnino di salvataggio, per le cui caratteristiche e normativa in genere si rimanda all’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli, deve essere dotata del seguente materiale: a) bombola di ossigeno da 5 litri caricata a 200 atm, oppure 2 bombole da 3 litri caricate a 200 atm, flussimetro e manometro integrato e protetto da apposito cappellotto o, in caso di impossibilità a procurarsi detta dotazione, tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all’utilizzo da parte del personale sanitario; b) materiale per la somministrazione dell’ossigeno quali cannule di guedel (adulto e pediatrica), cannule naso faringee (adulto e pediatrica), pallone auto-espandibile (adulto e pediatrico) con maschere (adulto e pediatrico) e ingresso per la somministrazione di ossigeno, fruste conduzione ossigeno, maschere facciali con reservoir; c) cassetta di primo soccorso con materiale da medicazione di cui alla legge n. 81/08; d) defibrillatore semiautomatico esterno che deve essere individuato con un apposito cartello. ART. 9 Disposizioni speciali 1. Lungo la costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto sono individuate con apposita Ordinanza sindacale, da trasmettere alla Regione e all’Autorità marittima locale, nelle more dell’adozione dei piani spiaggia comunali. Su tali aree è vietato sistemare attrezzature da spiaggia.

ART. 10 Disposizioni finali 1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente. La stessa è pubblicata nell’Albo pretorio on-line sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it e deve essere esposta durante tutto l’anno in maniera ben visibile presso le strutture di cui all’art. 1, comma 1 a cura dei concessionari e dai Comuni costieri presso le spiagge libere ed in corrispondenza degli accessi pubblici al mare. Al fine di assicurarne la massima divulgazione, i Comuni costieri e la locale Capitaneria di Porto provvedono alla sua affissione nei rispettivi albi on-line. 2. Sono fatte salve diverse ulteriori disposizioni in materia di misure di contrasto alla diffusione di COVID-19 che dovessero essere stabilite a livello nazionale in contrasto con la presenza ordinanza. 3. È fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164 del Codice della Navigazione. 4. L’importo dovuto per le sanzioni pecuniarie comminate per la violazione della presente Ordinanza deve essere versato su c.c. postale n. 67971630, codice tributo 09600, intestato alla Regione Molise, specificando nella causale il numero di verbale e la data. 5.

La presente Ordinanza decorre dal giorno della sua adozione e resta in vigore fino all’eventuale emanazione di un nuovo provvedimento. 

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

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